Sfruttare l’Ecobonus 110 per il rifacimento del tetto è possibile, anche quando il sottotetto non è riscaldato. Ma la risposta n. 680/2021 dell’Agenzia delle Entrate all’interpello di un contribuente merita attenzione
Rifacimento tetto Ecobonus 110: ancora dubbi sul calcolo della superficie disperdente.
È un tema che abbiamo già trattato quello della coibentazione del tetto, intervento indispensabile per migliorare le prestazioni energetiche di un edificio e rendere gli ambienti più confortevoli.
Il tetto è la parte dell’involucro edilizio maggiormente esposta alle escursioni termiche e come tale deve essere isolata per ottenere un bel salto di classe energetica.
E con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 all’articolo 119 del Decreto Rilancio, anche il problema del sottotetto non riscaldato, che era prima un ostacolo insormontabile, è stato risolto.
Ora, il rifacimento del tetto con l’Ecobonus 110, con specifici interventi di isolamento termico che rispettano i requisiti tecnici previsti dalla legge, è possibile anche quando delimita un vano dove non è presente un impianto di riscaldamento.
Tutto più semplice.
Però, ci sono alcuni aspetti da chiarire su questo specifico intervento indispensabile per isolare perfettamente tutto l’involucro edilizio evitando la dispersione di calore e di conseguenza consumi elevati in bolletta e un comfort inesistente.
È il calcolo della superficie lorda disperdente dell’edificio che merita attenzione, alla luce della recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (7 ottobre 2021) all’interpello di un contribuente.
Rifacimento tetto Ecobonus 110: occhio al famoso “25%”
Per far rientrare la coibentazione del tetto in un progetto di riqualificazione a costo quasi zero con l’Ecobonus al 110% è importante rispettare alcune condizioni, tra cui l’utilizzo di soli materiali isolanti certificati CAM (clicca qui per scoprire cosa sono i Criteri Ambientali Minimi) e rispettare i limiti di trasmittanza indicati nell’Allegato E del Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 in base alla specifica zona climatica.
E se il sottotetto non riscaldato, nessun problema.
Ma è quel 25% di superficie lorda disperdente da isolare “per legge” (è uno dei requisiti previsti dal nuovo Superbonus in versione green per l’edilizia) che può portare fuori strada quando il tetto delimita un vano non riscaldato.
Il caso e la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il proprietario di una villetta a schiera ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate per un chiarimento proprio sul calcolo della superficie disperdente lorda.
Nello specifico, il dubbio del contribuente era questo: la parte di tetto che delimita un vano non riscaldato (una soffitta non agibile) rientra nel calcolo della superficie lorda disperdente per raggiungere il 25% richiesto dalla legge per beneficiare del 110%?
Una risposta positiva avrebbe consentito al contribuente di rispettare il requisito dell’incidenza superiore al 25% prevista dalla norma agevolativa, installando il cappotto solo su 2 lati della villetta anziché su 3 lati.
Questo il parere dell’Agenzia delle Entrate:
Per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021 nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).
Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.
Quindi?
In pratica, il rifacimento tetto Ecobonus 110 è possibile – a mio avviso un intervento fondamentale in molti casi per ottenere il doppio salto di classe energetica – ma se il tetto non copre un locale riscaldato non rientra nel calcolo della superficie da coibentare (almeno il 25% per accedere al Super Ecobonus).
Clicca qui per scaricare il pdf della risposta n.680/2021.
Seguire strade diverse per ottenere lo stesso risultato, ma sempre con un’attenta progettazione
Il rifacimento del tetto con un mirato intervento di coibentazione rientra “senza problemi” tra i lavori previsti dal nuovo Ecobonus 110%. Anche perché il tetto può impattare fino al 40% sull’efficienza energetica di un’abitazione.
Ma ogni caso deve essere valutato attentamente.
Perché il tetto può rientrare nel calcolo della superficie disperdente lorda da coibentare (minimo 25%) e quindi il progetto di isolamento termico dell’involucro edilizio può essere fatto in un determinato modo – nel caso che abbiamo appena analizzato, il contribuente voleva realizzare il cappotto termico solo su 2 lati della sua villetta a schiera – o può prendere altre direzioni. Ad esempio, se il sottotetto fosse stato riscaldato, la possibilità di posare in opera un cappotto termico solo su 2 lati della casa con complementare coibentazione del tetto non poteva di certo essere negata. Invece, con il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate il progetto dovrà essere rivisto, intervenendo con pannelli isolanti su più lati.
Solo con una preliminare analisi tecnica del caso è possibile trovare una soluzione su misura per ottenere il doppio salto di classe energetica, effettuando magari anche altri lavori di efficientamento energetico, rientrando nel nuovo Super Ecobonus.
Il consiglio è sempre lo stesso: affidarsi a progettisti e tecnici qualificati in grado di analizzare a fondo il tuo caso per evitare problemi tecnici e fiscali alla chiusura del cantiere. Clicca qui e scopri come lavoriamo per garantire un sicuro 110% ai nostri clienti in Basilicata.