Il Decreto Semplificazioni Superbonus 110 porta con sé tante novità. E tra queste sono 2 le più interessanti. Ecco come cambiano le regole per ristrutturare e riqualificare casa a costo quasi zero
Le semplificazioni per il Superbonus 110 sono state studiate per un motivo ben preciso: facilitare l’apertura dei cantieri e rendere l’iter procedurale meno complicato.
E il Superbonus per l’edilizia cambia ancora.
Cambia tutto.
O quasi.
Mettendo da parte le nuove categorie catastali ammesse alla detrazione, i nuovi termini per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’edificio oggetto di riqualificazione e la possibilità di trainare al 110% – e in modo più facile! – lo specifico intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, concentriamoci su quelle che sono le 2 più interessanti novità che arrivano con il Decreto Semplificazioni Superbonus 2021.
Quali sono?
- La Cila-Superbonus, protagonista indiscussa;
- Le nuove regole per il cordolo sismico e il cappotto termico.
Da dove partiamo?
Ovviamente, dalla Cilas (così viene anche definito il nuovo modello richiesto per avviare un cantiere) che ritroviamo nell’articolo 119 modificato per l’ennesima volta.
Semplificazioni Superbonus 110: ecco come cambia il famoso articolo 119 con il nuovo decreto
L’articolo che descrive gli interventi che danno diritto alla maxi detrazione fiscale del 110% per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica è stato aggiornato.
E riporto qui il nuovo comma 13-ter che ha sollevato un polverone nel mondo del Superbonus:
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila).
Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto l’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del presidente della repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della Cila;
b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Ma diamo un’occhiata anche al comma 13-quater:
Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
E al comma 13-quinquies:
In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Ora, tiriamo le somme.
Una veloce analisi
Che cosa cambia?
Tanto.
Nel dettaglio, ecco le novità del Decreto Semplificazioni Superbonus 110:
- tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus rientrano ora nella Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, che non prevede verifica della conformità urbanistica ed edilizia (ma sempre consigliata!);
- anche i lavori che solitamente non prevedono alcun titolo edilizio, se portati al 110%, rientreranno nella nuova Cila che dovrà contenere solo una breve descrizione degli stessi;
- non sono vietate varianti in corso d’opera, che dovranno obbligatoriamente essere inserite a fine lavori, integrando la Cila già presentata per avviare il cantiere;
- la decadenza del vantaggio fiscale è legata solo alla presentazione ed alla correttezza della CILA e delle Asseverazioni.
E mi preme sottolineare quanto detto al punto 1: è vero che la Cila non prevede la verifica della conformità urbanistica ed edilizia, ma non sana eventuali abusi edilizi. Ecco perché conviene sempre mettere tutto in regola prima di avviare una pratica Superbonus.
Spostiamoci sulla seconda interessante novità annunciata nel primo paragrafo di questo articolo.
Le Semplificazioni Superbonus 110 risolvono il problema delle distanze
Grande attenzione dobbiamo prestare all’articolo 33-bis del Decreto Semplificazioni, perché aggiunge un periodo alla fine del comma 3 dell’articolo 119.
E lo riporto qui:
Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
Quindi, l’articolo 33-bis risolve il problema delle distanze minime previste dal Codice Civile, semplificando la realizzazione del cappotto termico, intervento trainante fondamentale in molti casi per il miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio, e del cordolo sismico, elemento strutturale in sommità alla muratura per migliorare il comportamento sismico degli edifici.
Anche per un Superbonus più “facile” serve sempre l’aiuto di professionisti qualificati
C’è più libertà di intervento e meno paletti per avviare i lavori.
Ma attenzione a chi dice che con le nuove semplificazioni Superbonus 110 “tutto è possibile”.
Come sempre, il consiglio è sempre lo stesso: rivolgersi a professionisti qualificati e preparati per non avere intoppi in cantiere e seri problemi fiscali dopo.
Sono tanti gli aspetti da considerare per essere sicuri di arrivare al 110% “sani e salvi” e senza sentire il fiato dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA sul collo.
Tra requisiti tecnici da rispettare e documenti da preparare per la parte fiscale – una virgola messa non al posto giusto può causare seri problemi – c’è ancora da impazzire. Nonostante le importanti semplificazioni.
Serve preparazione e organizzazione.
E il team di Restruktura Srl può garantirti un preciso supporto tecnico e fiscale, dalle prime analisi di fattibilità alla progettazione degli interventi, dalla gestione del cantiere alla monetizzazione del credito d’imposta.